Campo di applicazione
Il regolamento (UE) 2023/2405 «ReFuelEU Aviation» (RFEUA) si applica agli operatori aerei che secondo l’articolo 3.3 RFEUA operano ogni anno almeno 500 voli di trasporto aereo commerciale di passeggeri oppure 52 voli di trasporto aereo commerciale in partenza dagli aeroporti dell’Unione. In Svizzera si tratta degli aeroporti nazionali di Zurigo e Ginevra. Secondo l’articolo 3.4 RFEUA sono considerati «voli di trasporto aereo commerciali» i voli che servono al trasporto di passeggeri, merci o posta dietro pagamento, inclusi i voli d’affari a scopi commerciali.
Gli operatori aerei sono designati annualmente dalla Commissione UE sulla base dei dati dell’anno precedente. Il link all’elenco pubblicato si trova alla voce «Maggiori informazioni - link».
Obblighi
Gli operatori aerei che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 3.3 RFEUA sono soggetti all’obbligo di rifornimento di cui all’articolo 5 RFEUA. Il quantitativo annuo di carburante per l’aviazione caricato negli aeroporti di Zurigo e Ginevra deve corrispondere ad almeno il 90 per cento del fabbisogno annuo di carburante per l’aviazione dell’operatore aereo (art. 5.1 RFEUA). Un operatore aereo può scendere al di sotto della soglia di cui all’articolo 5.1 se necessario per motivi di conformità alle norme di sicurezza applicabili in relazione al carburante. I relativi obblighi e disposizioni si trovano negli articoli 5.2 e 5.3 RFEUA.
Reporting
Secondo gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 8 RFEUA, entro il 31 marzo di ogni anno di riferimento, gli operatori aerei presentano all’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) nonché all’AESA le informazioni richieste. Secondo l’articolo 3.22 RFEUA l’anno di riferimento copre il periodo di un anno dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il rapporto deve essere stilato secondo il modello di cui all’Allegato II del regolamento (UE) 2023/2405 «ReFuelEU Aviation».
L’adempimento dell’obbligo di comunicazione prevede l’invio dei dati attraverso il portale EASA Sustainability portal, accompagnato da una relazione verificata da un verificatore indipendente secondo l’articolo 8.3 RFEUA.
Ulteriori informazioni
Links
EASA Sustainability - Reporting
Log-in EASA Sustainability Portal
Ultima modifica 08.07.2025