Il LUC («Light UAS Operator Certificate», in italiano certificato di operatore di UAS leggero) è un certificato che conferisce determinati privilegi agli operatori professionali e ai fabbricanti di droni. I titolari del LUC possono eseguire in piena autonomia determinati processi preventivamente ben definiti, per i quali è di norma responsabile l'UFAC.
L'UFAC rilascia il LUC agli operatori e ai fabbricanti che possiedono già esperienza con l'applicazione della metodologia SORA e conoscono i requisiti i requisiti organizzativi specifici di un operatore UAS.
Valgono le seguenti condizioni:
- i titolari del LUC sono tenuti a rispettare in qualsiasi momento i pertinenti requisiti e gli obblighi emanati dall'UFAC (o dallo Stato di rilascio del LUC); e
- il certificato non deve essere stato sospeso o revocato dall'UFAC.
I privilegi definiti nel LUC sono validi esclusivamente nell'ambito dell'esercizio di propri droni e non possono essere esercitati presso imprese terze.
Durata di validità
I LUC sono validi in tutti gli Stati membri dell'AESA e per una durata illimitata (a meno che le condizioni di certificazione non stabiliscano diversamente).
Ambito di validità
Se il titolare del LUC intende operare nella categoria «specifica» parzialmente o integralmente al di fuori dello spazio aereo svizzero, occorre trasmettere le seguenti informazioni all'autorità competente dello Stato membro dell'AESA in cui è previsto l'esercizio:
- copia delle condizioni di certificazione relative al LUC e
- luogo/luoghi dell'operazione prevista
I titolari del LUC beneficiano tra l'altro dei seguenti privilegi:
- autorizzare l'esercizio di droni che rientra in uno scenario standard (STS), senza doverlo dichiarare all'UFAC;
- autorizzare l'esercizio di droni conformi al PDRA (Pre-defined Risk Assessment), senza dover richiedere a tale scopo l'autorizzazione dell'UFAC;
- autorizzare le modifiche di un esercizio di droni già approvato, senza un preventivo esame da parte dell'UFAC;
- autorizzare un nuovo tipo di esercizio di droni senza un preventivo esame da parte dell'UFAC in caso di processi simili all'esercizio già svolto (ad es. stessa categoria SAIL, stesse misure di attenuazione del rischio).
I privilegi effettivi dipendono dai requisiti operativi, dalla struttura organizzativa e dai processi nonché dalle conoscenze specialistiche nell'ambito dell'esecuzione di adempimenti relativi alle prove richieste ai fini del rispetto delle prescrizioni della metodologia SORA da parte del richiedente. I privilegi sono discussi e concordati con l'UFAC nel quadro della procedura di rilascio del LUC.
Il numero di privilegi accordati al titolare del LUC è inizialmente limitato ma, in seguito, può essere esteso gradualmente.
Può presentare la domanda per il rilascio del LUC ogni persona giuridica che abbia la propria sede in Svizzera. Ai fini del rilascio devono essere rispettati i seguenti requisiti minimi:
- essere titolare almeno di un'autorizzazione d'esercizio (a seconda delle esigenze STS, PDRA, SORA) in corso di validità (e attuale) rilasciata o convalidata dall'UFAC;
- disporre di un'esperienza sufficiente e comprovata commisurata ai privilegi che si intende ottenere;
- elaborare un manuale LUC che comprenda tutti i processi legati all'esercizio dei privilegi;
- disporre di un'organizzazione adeguata (a livello di struttura e procedure) per i privilegi richiesti (per i dettagli, cfr. paragrafo seguente).
Se non è possibile soddisfare tutti i criteri di cui sopra, può eventualmente essere più semplice richiedere direttamente all'UFAC il rilascio di un'autorizzazione d'esercizio o la modifica di una già esistente (ad es. scenario standard, PDRA, approvazione SORA).
In virtù dei privilegi ottenuti, i titolari del LUC possono eseguire determinati compiti e processi che incombono normalmente all'UFAC. Essi devono quindi disporre di un'organizzazione adeguata che garantisca un esercizio affidabile e sicuro dei privilegi. L'UFAC svolge periodicamente degli audit per assicurarsi che i privilegi e gli obblighi definiti nel LUC nonché le procedure stabilite nel manuale LUC siano rispettati dai titolari del LUC. In caso di mancato adempimento, l'UFAC può limitare i privilegi o in ultima istanza ritirare il LUC.
Requisiti minimi relativi all'organizzazione ai fini del rilascio del LUC:
- struttura organizzativa idonea in grado di garantire che gli obblighi e i privilegi siano esercitati conformemente al manuale LUC (ad es. sufficienti mezzi finanziari, garanzia di un controllo della conformità indipendente);
- sistema di gestione della sicurezza adeguato ai privilegi richiesti;
- personale adeguatamente formato e qualificato.
Visti i requisiti organizzativi connessi al rilascio e al mantenimento del certificato, il LUC è indicato per grandi imprese dotate di personale sufficientemente qualificato e presso cui si rendono necessarie numerose modifiche delle autorizzazioni operative esistenti oppure nuove autorizzazioni.
La procedura si articola in tre fasi.
1. Domanda
- Il richiedente compila il modulo di domanda1 e lo trasmette elettronicamente all'UFAC (rpas@bazl.admin.ch).
- Una volta ricevuta la domanda formale, l'UFAC ne conferma la ricezione e procede a un esame preliminare.
2. Definizione dei privilegi ed entità della partecipazione
- Dopo una valutazione preliminare positiva, l'UFAC conviene sui privilegi auspicati e, sulla base dei privilegi e dell'organizzazione specifica, stabilisce il livello di partecipazione (informazioni o prove che il richiedente deve fornire all'UFAC).
3. Verifica del rispetto
- Il richiedente prepara e fornisce la documentazione e le prove necessarie che attestano che le esigenze relative al personale, all'esercizio e all'organizzazione sono soddisfatte. L'entità della documentazione e delle prove da presentare dipende dal grado di partecipazione concordato.
- Una volta conclusa positivamente questa fase, il richiedente ottiene il rilascio del LUC.
Il modulo di domanda sarà pubblicato a breve su questa pagina.
L'UFAC rilascerà i certificati LUC non appena il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 sarà in vigore in Svizzera. Affinché possa prepararsi adeguatamente alle future richieste degli operatori di droni, tra non molto l'UFAC consentirà l'invio delle domande.
Ultima modifica 09.01.2023