L'Ufficio
federale dell'aviazione civile (UFAC) ha constatato che negli ultimi anni il
certificato di mittente conosciuto è stato rilasciato a imprese che non
soddisfacevano o soddisfacevano solo in parte i requisiti previsti per la
certificazione come mittente conosciuto. Si tratta, da un lato, delle sedi dove
sono ubicati esclusivamente uffici dei mittenti conosciuti che si occupano di
predisporre le merci (4PL) e, dall'altro, delle imprese che non svolgono
attività di produzione propria, ma che dispongono soltanto di un deposito per
le cosiddette operazioni di pick and pack (3PL). In quest'ultimo caso, le
imprese imballano e spediscono merci provenienti da imprese terze (mittenti non
conosciuti).
Il Regolamento di
esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione del 5 novembre 2015 che stabilisce
disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni
sulla sicurezza aerea definisce concretamente le condizioni per la
certificazione delle imprese come mittenti conosciuti. Il suddetto testo parla
esplicitamente della fonte (origin) delle merci che comprende sia la
fabbricazione, che le operazioni di raccolta e di imballaggio (pick and pack
operations). In particolare va osservato che «le merci devono essere prodotte»
sempre presso la sede del mittente conosciuto.
Di conseguenza
l'UFAC conclude che in assenza di una vera e propria fabbricazione di un
prodotto (la lavorazione rientra nella categoria «fabbricazione») un'impresa
non può ottenere lo status di mittente conosciuto. Pertanto, in futuro l'UFAC
adotterà maggiore rigore nella procedura di certificazione dei mittenti
conosciuti. Alla scadenza di un certificato di mittente conosciuto, il
competente organismo di controllo indipendente per mittenti conosciuti di merci
o posta è tenuto a valutare se presso una determinata sede vengono prodotte
merci oppure se vengono soltanto consolidate merci fornite da altre imprese e
successivamente dichiarate sicure. Qualora dovesse
verificarsi quest'ultimo caso, la validità del certificato di mittente
conosciuto non sarà prorogata. In futuro, le merci trattate esclusivamente
nella procedura «pick and pack» non saranno più considerate sicure e di conseguenza
dovranno essere messe in sicurezza.