Aree d’atterraggio in montagna PSIA

Le aree di atterraggio in montagna, situate a un'altitudine superiore a 1100 m s.l.m., sono utilizzate a scopo d’istruzione, di esercitazione, di sport o per il trasporto di persone nel contesto di attività turistiche e non dispongono di alcuna infrastruttura.

L'articolo 54 capoverso 3 OSIA fissa a 40 il loro numero massimo. Le aree d’atterraggio in montagna fungono da base per i voli d’istruzione e di allenamento volti al rilascio dell'autorizzazione ai piloti per gli atterraggi in montagna. Esse permettono i voli di salvataggio e di intervento e il lavoro aereo in montagna. Tali aree sono inoltre idonee per l’aviazione turistica (elisci) e per i voli non commerciali con elicotteri e velivoli ad ala fissa. Grazie alla buona distribuzione geografica e alle molteplici possibilità di utilizzo di queste aree d'atterraggio, l'attuale rete si è dimostrata adeguata allo scopo. Non si ravvede alcuna necessità di intervento.

Al fine di proteggere i mammiferi e gli uccelli selvatici, i Cantoni possono designare delle zone di tranquillità per la selvaggina conformemente all'articolo 4ter dell'ordinanza del 29 febbraio 1988 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici.

Nel quadro dell'utilizzazione delle aree d'atterraggio in montagna occorre tenere conto degli interessi turistici globali. L'utilizzazione delle aree d'atterraggio in montagna per l'elisci presuppone, a monte, l'esistenza di un comprovato interesse turistico generale, formulato ad esempio in una strategia turistica regionale o cantonale.

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