Aeromobili stranieri delle categorie speciali

Gli aeromobili stranieri delle categorie speciali (che non soddisfano del tutto, parzialmente o temporaneamente le esigenze di navigabilità secondo l’Annesso 8 dell'OACI) in linea di principio possono volare in Svizzera soltanto se dispongono di un’autorizzazione speciale per l’utilizzazione dello spazio aereo elvetico. La relativa domanda deve essere presentata all’Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) al più tardi due giorni lavorativi prima del volo che si intende effettuare.

La domanda deve essere inoltrata via e-mail in italiano, tedesco, francese o inglese e corredata della seguente documentazione:

  • certificato di navigabilità con le relative limitazioni oppure;
  • autorizzazione di volo con le relative condizioni;
  • certificato di rumore se è prescritto;
  • certificato d'immatricolazione;
  • registro delle manutenzioni, ispezione annuale («annual inspection») inclusa;
  • assicurazione responsabilità civile verso terzi.
     

L’UFAC a stabilito le nove normative a che seguono:

  • il periodo massimo di autorizzazione per l'utilizzazione dello spazio aereo elvetico è di 2 mesi in totale per anno civile, con possibile suddivisione dell'anno civile;
  • le autorizzazioni annuali rilasciate possono essere prorogate fino un periodo transitorio sino al 30 giugno 2024.
     

L’UFAC, se necessario, può esigere certificati o documenti supplementari e si riserva il diritto di sottoporre l'aeromobile a un controllo prima di rilasciare un’autorizzazione per l’utilizzazione dello spazio aereo elvetico.

Per autorizzazioni annuali per aeromobili ultraleggeri, che hanno la possibilità di richiedere un’autorizzazione per usare lo spazio aereo elvetico secondo la lista (PDF, 216 kB, 30.01.2024) con lo stesso nome e l’informazione del corrispondente AIC, devono per richiedere l’eventuale prolungazione devono, inoltrate alla documentazione già menzionata, inviare i documenti seguenti:

  • Autorizzazione attuale con l'autodichiarazione;
  • Copie del libro di rotta.
     

L'autorizzazione speciale per volare nello spazio aereo svizzero non è necessaria per gli aeromobili immatricolati in uno Stato dello Spazio economico europeo muniti di permesso di volo (permit to fly) riportante la dicitura «Il presente permesso di volo è rilasciato a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, comma (b) del regolamento (UE) n. 2018/1139 e certifica che l'aeromobile è in grado di volare in sicurezza per lo scopo e alle condizioni riportati di seguito. Il presente permesso è valido in tutti gli Stati membri».

Inoltre, in applicazione della raccomandazione INT S/11-1 della CEAC del giugno 1980, gli aeromobili autocostruiti, immatricolati in uno Stato appartenente alla CEAC, non necessitano di alcuna autorizzazione di volo. In questo principio non rientra però automaticamente il tipo di impiego dell'aeromobile. Gli aeromobili autocostruiti stranieri, ad esempio, non sono autorizzati ad effettuare voli VFR notturni e IFR in Svizzera, a meno che non siano conformi alle pertinenti prescrizioni svizzere.

Poiché la Svizzera ha recepito la raccomandazione CEAC ECAC/35-1 (entrata in vigore il 18 maggio 2016), neanche gli aeromobili della categoria «aeromobili antichi/storici» immatricolati in uno Stato della CEAC non sono soggetti all'obbligo di autorizzazione per l’utilizzazione dello spazio aereo elvetico. La raccomandazione si applica tuttavia esclusivamente agli aeromobili prodotti originariamente da una azienda aeronautica, già in possesso di un certificato di navigabilità conforme agli standard dell'OACI. È consentito il trasporto di al massimo 9 occupanti, di cui al massimo 6 passeggeri. Tale norma non ha nessun termine transitorio e si applica da subito.

Nei limiti delle possibilità previste dalla normativa, l'UFAC può ancora concedere deroghe in casi giustificati.

Eventuali infrazioni vengono sanzionate dall'UFAC.

Prescrizioni doganali

Dal punto di vista della legislazione doganale, gli aeromobili sono considerati merci (come i vestiti, le derrate alimentari o le macchine). Occorre distinguere tra aeromobili svizzeri (sdoganati) ed esteri (non sdoganati). Il diritto di impiegare in Svizzera un aeromobile non sdoganato dipende, tra l’altro, dal luogo in cui si trova il domicilio, ovvero in Svizzera o all’estero. In linea di massima, le persone con domicilio in Svizzera non possono utilizzare un aeromobile non sdoganato. Ciò vale anche per gli aeromobili noleggiati o presi in prestito. Le regolamentazioni speciali per le persone con domicilio all’estero sono disponibili sul sito dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini: www.bazg.admin.ch > Informazioni per privati > Dichiarazione delle merci > Importazione in Svizzera > Voli transfrontalieri > Impiego di un aeromobile non imposto.

Domanda di autorizzazione di circolazione aerea (autorizzazione speciale)

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Ulteriori informazioni

Contatto

Ufficio federale dell’aviazione civile UFAC

Matricola svizzera degli aeromobili

Tel: +41 58 465 35 35
Fax: +41 58 465 80 48

aircraftregistry@bazl.admin.ch

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