Gli scenari standard si rivolgono agli operatori che desiderano effettuare operazioni con un livello di rischio moderato e ben definito, in cui le condizioni operative sono già stabilite. Rispettando determinati requisiti tecnici e operativi rigorosi, l’operatore può far volare i propri droni con maggiore semplicità. Attualmente sono disponibili due scenari standard.
In qualità di operatore di droni, è necessario presentare all’UFAC una dichiarazione operativa prima di poter effettuare operazioni secondo gli scenari standard. Se sei solo un pilota remoto e operi per conto di un operatore, non è necessario presentare alcuna dichiarazione. Per ulteriori informazioni sulla distinzione tra operatore e pilota remoto, si rimanda alla sezione «Operatore e pilota remoto: quali differenze?» più in basso.
Lo scenario standard STS-01 è utilizzato per voli fino a 120 metri di altezza dal suolo entro la distanza di visibilità VLOS (visual line of sight). Il volo si svolge su un'area controllata, cioè solo le persone coinvolte nel volo possono essere presenti a terra in quest'area, inoltre è possibile sorvolare aree popolate (>300ppl/km2) a condizione che tutte le persone presenti nell'area siano coinvolte. I droni impiegati devono recare un’etichetta di identificazione di classe C5 (oppure C3 equipaggiati con un kit accessorio C5).
Lo scenario standard STS-02 è utilizzato per i voli oltre la distanza di visibilità tra il pilota e l'UAS al di sotto dei 120 metri di altezza dal suolo. Il volo si svolge su un'area controllata, vale a dire che solo le persone coinvolte nel volo possono essere presenti a terra in quest'area, in un ambiente scarsamente popolato (<300ppl/km2). I droni devono avere un’etichetta di identificazione di classe C6.
Qualifiche dei piloti remoti
Il pilota remoto deve essere in possesso del certificato A1/A3.
- L’esame teorico è organizzato dall’UFAC e si svolge in presenza: presso la sede UFAC di Ittigen oppure nei centri d’esame di Illnau e Losanna (vedi pagina Certificati).
- L’UFAC fornisce un elenco degli argomenti d’esame con i relativi obiettivi di apprendimento: Elenco degli argomenti d’esame STS (PDF, 367 kB, 01.01.2024). Non è obbligatoria una formazione teorica preliminare.
- L’esame consiste in 40 domande a scelta multipla su 8 argomenti. Per i titolari del certificato A2, consiste in 30 domande su 5 argomenti.
- È necessario ottenere almeno il 75% di risposte corrette per superare l’esame.
- Costo dell’esame: CHF 20
- Iscrizione: il candidato deve iscriversi all’esame STS tramite il proprio account dLIS (vedi pagina dLIS - Sistema di richiesta di licenze digitali).
- La formazione pratica è fornita da enti riconosciuti dall’UFAC (vedi sotto).
- Il candidato deve contattare e iscriversi direttamente presso l’ente di sua scelta.
- Costo della formazione: varia a seconda dell’ente.
Entità riconosciute registrate in Svizzera |
---|
Vertical Master |
- Dopo aver superato l’esame teorico e seguito la formazione pratica, il pilota remoto deve caricare il proprio attestato di formazione pratica tramite il proprio account dLIS.
- Dopo verifica da parte dell’UFAC, il certificato STS sarà disponibile direttamente sul profilo dLIS del pilota.
- Validità: 5 anni (validità dell’esame teorico).
- Rinnovo prima della scadenza: il pilota remoto potrà effettuare un corso teorico di aggiornamento. Le modalità saranno comunicate a breve.
- Rinnovo dopo la scadenza: il pilota dovrà sostenere nuovamente un esame teorico. Le modalità saranno comunicate a breve.
- Sono accettati gli attestati di formazione pratica rilasciati da enti riconosciuti in altri Stati membri dell’EASA.
- Sono accettati anche gli attestati rilasciati da operatori dichiarati in altri Stati membri secondo le modalità dell’Appendice 4 al Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947.
- In Svizzera, solo gli enti riconosciuti dall’UFAC sono autorizzati a fornire formazione pratica ai piloti remoti esterni. Gli operatori possono dichiararsi presso l’UFAC secondo l’Appendice 4 per formare solo i propri piloti (contattare UFAC).
Requisiti per gli STS operatori
Prima di essere autorizzato a condurre operazioni con droni C5 o C6 secondo gli scenari standard, l’operatore deve soddisfare diversi requisiti.
Gli operatori devono rispettare i punti UAS.SPEC.050 e UAS.STS-01.030 (per STS-01) e/o UAS.STS-02.030 (per STS-02).
Deve contenere almeno gli elementi definiti nell’Appendice 5 del Regolamento (UE) 2019/947.
Deve essere efficace e adeguato alle operazioni previste. Riferimento: AMC3 UAS.SPEC.030(3)(e).
Le procedure del manuale devono essere sviluppate secondo l’AMC2 UAS.SPEC.030(3)(e).
Una volta soddisfatti i requisiti, l’operatore invia la dichiarazione all’UFAC tramite il modulo specifico (vedi sotto) e allegando la documentazione richiesta. In caso di completezza, l’UFAC rilascia una Conferma del ricevimento e della completezza (CdRC), valida per 2 anni.
Operazioni transfrontaliere STS (cross-border)
Per condurre operazioni STS in un altro Stato membro EASA, gli operatori dichiarati all’UFAC devono inviare all’Autorità dello Stato interessato una copia della dichiarazione operativa e della conferma del ricevimento e della completezza rilasciata dall’UFAC.
In qualità di operatore dichiarato STS presso un’altra Autorità EASA, è necessario inviare all’UFAC (rpas@bazl.admin.ch) una copia della dichiarazione operativa presentata a tale Autorità, unitamente alla relativa conferma del ricevimento e della completezza.
Operatore e pilota remoto: quali differenze?
È fondamentale distinguere tra operatore e pilota remoto. L’operatore è la persona fisica o giuridica che possiede o noleggia uno o più droni registrati. Il pilota remoto è colui che pilota effettivamente il drone, anche se non ne è il proprietario o locatario. Una persona può essere sia operatore sia pilota remoto (es. se possiede un drone e lo pilota).Un operatore può anche non essere pilota remoto, ma è responsabile dell’uso del drone. Ad esempio, un’impresa può avere una flotta di droni sotto la sua responsabilità e impiegare più piloti. Allo stesso tempo, un pilota può operare droni per conto terzi senza essere lui stesso operatore. Le responsabilità variano a seconda del ruolo. Per maggiori informazioni, consultare la pagina dell’EASA: Operatori e piloti di droni.
Ulteriori informazioni
Ultima modifica 22.07.2025