Ultima modifica : 16 gennaio 2023
Indice dei contenuti
A. INDIVIDUAZIONE DELLA CATEGORIA DI DRONE
I droni vengono suddivisi nelle tre seguenti categorie:
- aperta*
- specifica
- certificata
*Nella categoria aperta esiste anche una categoria transitoria.
Nella categoria aperta i droni possono volare senza autorizzazione, a condizione che venga rispettata una serie di regole:
Chi soddisfa tutte le regole della categoria aperta, ma fa volare un drone privo di etichetta di identificazione della classe (C0, C1, C2, C3, C4, C5, C6), rientra nella categoria transitoria. In essa i requisiti (formazione, esame, distanza minima dalle persone non coinvolte) sono leggermente più restrittivi rispetto a quelli della categoria aperta.
Se non è possibile soddisfare i requisiti per operare nella categoria aperta (cfr. pagina categoria aperta), il drone rientra nella categoria specifica. In tal caso è necessaria un’autorizzazione dell’UFAC.
La categoria certificata è prevista per le operazioni ad alto rischio (ad es. trasporto di persone o merci pericolose). Ad oggi, in Svizzera e in Europa non esistono droni certificati. Le norme al riguardo sono ancora in via di definizione.
No. Il fatto che un drone venga fatto volare o meno nel tempo libero non ha alcun influsso sul rischio legato alla sua operatività. Ciò che conta è la modalità d’esercizio, ossia come, dove e che tipo di drone viene utilizzato.
B. INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE DI DRONE
La categoria aperta comprende cinque classi di droni: C0, C1, C2, C3, C4. Esse indicano in quale sottocategoria (A1, A2, A3) può volare il drone. La sottocategoria (A1, A2, A3) stabilisce il tipo di formazione e di esame da svolgere, nonché la distanza minima alla quale deve mantenersi il drone rispetto a persone non coinvolte.
Per poter effettuare voli nella categoria specifica secondo uno scenario standard dell’UE (UE-STS) è necessario un drone appartenente alla classe C5 o C6.
Per volare secondo la procedura prevista dall’autorizzazione PDRA (Predefined Risk Assessment) o SORA (Specific Operation Risk Assessment) non occorrono etichette di identificazione della classe.
È soprattutto il peso del drone a stabilire la classe di appartenenza (C0, C1, C2, C3, C4, C5, C6). La classe di drone viene indicata con un’etichetta di identificazione apposta sul drone, raffigurante (ad esempio per la classe C2) quanto segue:

Con l’etichetta di identificazione della classe l’azienda produttrice del drone certifica la conformità del prodotto ai requisiti tecnici. Il fabbricante si assume la responsabilità del rispetto dei requisiti stabiliti per la rispettiva classe di droni mediante una verifica di conformità.
Sì. Purché vengano seguite tutte le regole previste per la categoria aperta, il drone può continuare a volare in una categoria transitoria. In questa categoria i requisiti (formazione, esame, distanza minima dalle persone non coinvolte) sono leggermente più restrittivi rispetto a quelli della categoria aperta.
Sì, ma solo previo consenso dell’azienda produttrice. I droni privi di etichetta di identificazione della classe sono dispositivi non conformi. Se ne vengono provvisti a posteriori, il fabbricante deve effettuare una valutazione di conformità a conferma del fatto che il drone soddisfa i requisiti tecnici. L’azienda produttrice farà avere all’operatore un adesivo con l’identificazione della classe, che dovrà essere apposto sul drone.
Con la marcatura CE l’azienda produttrice dichiara che il prodotto soddisfa i requisiti vigenti (sicurezza, protezione della salute e dell’ambiente). Tutti i droni devono essere provvisti di marcatura CE. In caso contrario non è consentito farli volare.
C. REGISTRAZIONE
Sì. Sono esentati dall’obbligo di registrazione soltanto i piloti che fanno volare droni di peso inferiore a 250 g sprovvisti di telecamera, microfono o altri sensori in grado di raccogliere dati personali.
Per ora, la registrazione per i piloti di droni svizzeri è gratuita.
I due numeri possono essere paragonati ai numeri di identificazione nella circolazione stradale:
Numero di operatore UAS: Paragonabile alla targa di un’auto: viene rilasciato dopo la registrazione e dev’essere apposto sul drone in modo ben visibile.
Numero di identificazione del pilota remoto: Paragonabile alla licenza di condurre: viene rilasciato unitamente al certificato di competenza dopo il superamento dell’esame.
Prima di volare, ogni drone dev’essere contrassegnato in modo ben visibile con il numero di operatore UAS (CHExxxxxxxxxxxxx). Le ultime tre cifre (xyz) sono personali e non vanno apposte sul drone, bensì devono essere tenute segrete per impedire l’uso fraudolento del proprio numero di operatore UAS da parte di terzi. I droni non contrassegnati possono essere multati.
L’UFAC suggerisce di apporre il numero di operatore UAS sul drone nel modo seguente:
- a mano (in stampatello leggibile, utilizzare un pennarello indelebile);
- con una placca / una targhetta;
- con un’incisione direttamente sul drone.
Persone fisiche: ricevono sia un numero di operatore UAS che una licenza di pilota remoto.
Persone giuridiche: sono imprese, associazioni, fondazioni ecc. Ricevono un numero di operatore UAS con cui contrassegnare il drone, ma non una licenza di pilota. Quest’ultima può essere rilasciata unicamente alla persona fisica che successivamente piloterà il drone.
Sì. Come operatori privati è necessario registrarsi sul portale UAS.gate (sarà rilasciato un numero di operatore UAS con cui contrassegnare il drone) e svolgere la formazione necessaria con relativo esame (sarà rilasciato il certificato di competenza o la licenza di pilota remoto).
Le aziende devono anch’esse registrarsi sul portale UAS.gate come persone giuridiche (l’azienda riceverà un numero di operatore UAS con cui contrassegnare il drone). La formazione e l’esame necessari per pilotare il drone vengono invece svolti dal pilota. Se quest’ultimo ha già ottenuto privatamente i certificati obbligatori, non occorre più che effettui la formazione e l’esame.
Se si utilizza lo stesso drone sia privatamente che in azienda, è a discrezione dell’operatore decidere quale numero di operatore UAS apporre sul drone (registrazione come persona fisica o come persona giuridica). È una questione di responsabilità civile stabilire chi, in caso di evento, debba rispondere dei danni.
Sì. Chi si è registrato in Svizzera (UAS.gate), può pilotare il proprio drone anche negli altri Stati dell’UE, a mano che non sia necessaria un’autorizzazione.
Solo i piloti registrati sono autorizzati a far volare i loro droni in Svizzera. La registrazione dev’essere effettuata nello Stato dell’UE in cui si è domiciliati o in cui ha sede la propria azienda. In tal caso non occorre registrarsi anche in Svizzera.
D. FORMAZIONE ED ESAME
Sì. La formazione e l’esame sono per principio obbligatori. Gli unici a essere esentati da tale obbligo sono i piloti che impiegano droni di peso inferiore a 250 g (etichetta di identificazione della classe C0). L’UFAC consiglia tuttavia anche a questi operatori di seguire la formazione e sostenere l’esame a titolo volontario. In tal modo si garantisce che tutti i piloti che utilizzano lo spazio aereo conoscano le regole vigenti e operino i loro droni in sicurezza.
La formazione e l’esame per A1/A3 sono accorpati in un unico corso e possono essere svolti online sul portale UAS.gate. Per la sottocategoria A2, la formazione si svolge online sul portale UAS.gate, mentre l’esame viene sostenuto in presenza presso la sede dell’UFAC (Papiermühlestrasse 172, CH-3063 Ittigen).
Il dispendio di tempo per la formazione e l’esame dipende dalla sottocategoria (A1, A2, A3) in cui viene fatto volare il drone. La sottocategoria definisce infatti i contenuti e l’entità della formazione e dell’esame.
- Sottocategoria A1/A3: circa 3-4 ore, la formazione e l’esame possono essere svolti online.
- Sottocategoria A2: stesso dispendio di tempo come per la sottocategoria A1/A3; in più circa 2 ore di formazione online, dopodiché un’ora di esame in presenza presso la sede dell’UFAC.
Sì. I certificati emessi sulla piattaforma UAS.gate sono validi in Svizzera e in tutti gli Stati dell’UE.
Sì. I certificati ottenuti sulla piattaforma ufficiale UAS.gate restano validi anche dopo l’entrata in vigore del regolamento europeo. I piloti possono scaricarne una versione aggiornata con logo dell’UE dal loro profilo sul portale UAS.gate. In questo modo i certificati vengono riconosciuti anche all’estero. Non sono riconosciuti invece i certificati conseguiti su base volontaria attraverso altri canali.
Tutti i certificati hanno una validità di cinque anni, dopodiché devono essere rinnovati. L’UFAC informerà per tempo sul suo sito in merito a tale processo.
Gli esami possono essere ripetuti gratuitamente quante volte si vuole.
No. Non è possibile visionare i risultati dell’esame.
No. Soltanto le persone fisiche possono ottenere un certificato. Nel caso delle imprese o delle associazioni il drone viene contrassegnato con il numero di immatricolazione dell’operatore UAS di una persona giuridica. A quel punto i droni possono essere utilizzati da piloti diversi, purché abbiano tutti conseguito un certificato (e quindi siano anche in possesso di un numero di identificazione del pilota remoto).
Sì. I certificati rilasciati da un altro Stato dell’UE sono validi in tutta Europa.
E. AUTORIZZAZIONI
L’esercizio di droni nella categoria specifica è soggetto ad autorizzazione. A seconda del tipo di operazione previsto vi sono diverse procedure di autorizzazione disponibili:
- procedura standard (CH-STS ed UE-STS);
- PDRA (Pre-Defined Risk Assessment);
- SORA (Specific Operations Risk Assessment).
Nella categoria specifica esistono tre tipologie di autorizzazione, per ciascuna delle quali vigono requisiti differenti:
Procedura di autorizzazione | Competenze |
---|---|
Scenario standard europei (UE-STS) | Formazione ed esame secondo la sottocategoria A1/A3. In seguito esame teorico STS e formazione pratica. |
Scenario standard nazionali (CH-STS) | Formazione ed esame secondo la sottocategoria A2 |
Pre-Defined Risk Assessment (PDRA) |
Le competenze vengono definite individualmente in base all’operazione prevista |
Specific Operations Risk Assessment (SORA) | Le competenze vengono definite individualmente in base all’operazione prevista |
Si tratta di requisiti minimi. In aggiunta possono essere effettuate ulteriori formazioni (teoriche e pratiche) su base volontaria.
Sì. La data di validità è indicata sull’autorizzazione. Quest’ultima rimane valida anche dopo il recepimento del regolamento UE sui droni da parte della Svizzera. Fino al 31 dicembre 2023 le nuove autorizzazioni rilasciate dall’UFAC saranno basate sugli scenari standard nazionali (CH-STS) e avranno una validità massima di due anni. A partire dal 2024 l’UFAC rilascerà le autorizzazioni sulla base di scenari standard europei (UE-STS).
L’autorizzazione per l’utilizzo nella categoria specifica è sempre di competenza dell’autorità preposta dello Stato in cui è registrato l’operatore. La registrazione dev’essere effettuata nel Paese in cui ha sede l’azienda o è domiciliato il privato. Ciò significa che le imprese che hanno sede in Svizzera e sono registrate all’estero devono cancellare la loro registrazione e farne una nuova in Svizzera.
Le autorizzazioni dei droni vengono gestite dal Paese in cui ha domicilio o sede l’operatore. Se si è domiciliati o si ha la propria sede in Svizzera e si necessita di un’autorizzazione, occorre obbligatoriamente effettuare una nuova registrazione in Svizzera sul portale UAS.gate e cancellare quella esistente all’estero. Questo vale anche qualora l’esercizio del drone avvenga in un altro Stato dell’UE.
F. SFERA PRIVATA
È comprensibile che in una situazione del genere ci si senta osservati. I piloti di droni devono pertanto rispettare la sfera privata delle altre persone. L’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) fornisce un quadro generale della tematica con alcuni esempi di cosa è consentito e cosa no.
G. PREPARAZIONE DEL VOLO
Chi vuole pilotare il proprio drone nella categoria aperta deve rispettare un’altezza massima di 120 m dal suolo. Questa distanza viene misurata dalla superficie terrestre: se l’operazione prevede che il drone sorvoli un terreno con rilievi naturali, il velivolo deve essere mantenuto entro una distanza di 120 m dal punto più vicino della superficie terrestre. Il punto più vicino della superficie terrestre si misura in base alla distanza perpendicolare tra il drone e la superficie terrestre. Se si deve sorvolare un ostacolo di altezza superiore a 120 m, l’altezza massima dell’operazione può essere aumentata verticalmente fino a 15 m al di sopra dell’altezza dell’ostacolo. A tal fine, tuttavia, è necessario il consenso del proprietario dell’ostacolo. La misurazione delle distanze si basa sulla topografia del territorio, ad esempio sulla presenza di pianure, colline e montagne.

I dati relativi al peso si riferiscono sempre al peso del drone comprensivo del suo carico utile. Se il drone è munito di telecamera, il peso di quest’ultima dev’essere quindi sommato a quello del drone.
Un drone, se contiene un trasmettitore e/o un ricevitore radio, è un impianto radio e come tale è soggetto alla legge sulle telecomunicazioni. Le questioni relative alle frequenze rientrano nell’ambito di competenza dell’UFCOM. Per maggiori informazioni: Sì. Per tutti i droni di peso pari o superiore a 250 g i piloti devono stipulare un’assicurazione di responsabilità civile con una somma garantita pari ad almeno 1 milione di franchi. L’UFAC consiglia di assicurare anche i droni più leggeri.
L’uso dei transponder è indicato solo in determinati casi. A tale proposito si raccomanda di leggere il relativo documento dell’UFAC
L’età minima per pilotare un drone in Svizzera è pari a 12 anni nella categoria aperta e 14 anni nella categoria specifica. Ai più giovani è permesso far volare droni solo se sorvegliati da una persona di almeno 16 anni di età in possesso delle adeguate competenze (formazione, esame). All’interno dell’UE potrebbero valere diverse età minime, per cui si raccomanda di verificare le relative informazioni prima di qualunque volo all’estero.
H. RESTRIZIONI DI VOLO
Sì. Vigono le restrizioni territoriali pubblicate sulla carta dei droni.
Occorre richiedere a DJI lo sblocco della restrizione. L’UFAC non ha voce in capitolo nella definizione di queste zone e lo sblocco non è di sua competenza. Le restrizioni geografiche programmate da DJI per il perimetro di operatività del drone non corrispondono necessariamente alle zone soggette a restrizioni stabilite per la Svizzera (cfr. carta dei droni). Prima di volare va in ogni caso consultata la carta dei droni.
I. ASSICURAZIONE
Sì. Per tutti i droni di peso superiore a 250 g i piloti devono stipulare un’assicurazione di responsabilità civile con una somma garantita pari ad almeno 1 milione di franchi. L’UFAC consiglia di assicurare anche i droni più leggeri.
Va chiarito direttamente con l’assicurazione di responsabilità civile se la polizza copre o meno anche i danni causati dall’utilizzo di droni. In caso negativo, è assolutamente necessaria un’ulteriore assicurazione a copertura del volo con i droni.
In caso di incidente è l’operatore a rispondere del danno e del suo risarcimento. Se non è stata stipulata un’assicurazione, i costi da sostenere potrebbero essere molto elevati. A ciò si aggiunge una multa, dal momento che la stipula di un’assicurazione di responsabilità civile per i droni di peso superiore a 250 g è obbligatoria in Svizzera.
J. DRONI SPECIALI
Se un drone è destinato a bambini di età inferiore a 14 anni ed esclusivamente a uso interno, lo si deve specificare chiaramente sull’imballaggio del prodotto. In questo caso le regole relative ai droni non si applicano (registrazione, formazione ed esame non obbligatori). Se il drone è destinato a uso esterno, si applicano le regole previste per i droni.
Sì. I droni costruiti da privati possono volare. Spetta ai piloti verificare che il velivolo sia stato progettato correttamente e che non rappresenti un rischio per la sicurezza. Nella categoria aperta sono previste solo due sottocategorie per i droni costruiti da privati:
- sottocategoria A1: se il peso del drone (compreso il suo carico utile) è inferiore a 250 g e la velocità massima di esercizio risulta inferiore a 19 m/s;
- sottocategoria A3: se il peso del drone (compreso il suo carico utile) è inferiore a 25 kg.
Se questi criteri non possono essere rispettati, il drone rientra nella categoria specifica.
K. OPERAZIONI SPECIFICHE CON DRONI
Pilotare un drone con occhiali video è consentito alle seguenti condizioni:
- oltre al pilota remoto è necessario anche un osservatore dello spazio aereo che controlli il drone e le zone circostanti;
- il drone dev’essere sempre nel campo visivo dell’osservatore;
- l’osservatore comunica attivamente con il pilota remoto ed è pronto a intervenire in qualsiasi momento per prendere il controllo manuale del drone.
Qualora l’osservatore non può garantire un contatto visivo costante con il drone, per poter volare con occhiali video occorre l’autorizzazione dell’UFAC. Anche per la disciplina sportiva dell’FPV Drone Racing occorre richiedere un’autorizzazione (CH-STS) all’UFAC prima della competizione.
Sì, purché non si sorvolino assembramenti di persone. Se s’intende volare direttamente sopra le persone, occorre un’autorizzazione d’esercizio SORA. In futuro sarà comunque ancora possibile far volare un drone in prossimità di un assembramento di persone, purché venga mantenuta la distanza di sicurezza vigente e le persone interessate siano coinvolte e sufficientemente informate. La distanza minima dipende dalla sottocategoria (A1, A2, A3) in cui faccio volare il mio drone.
Sì. Occorre tuttavia assolutamente attenersi alle regole per l’esercizio dei droni nella categoria aperta (senza autorizzazione). Qualora non sia possibile rispettare una o più di tali regole, l’esercizio del drone rientra nella categoria specifica, per cui occorre un’autorizzazione dell’UFAC.
Visto che tendenzialmente ci sono sempre più persone in città che vengono considerate persone non coinvolte, per l’esercizio dei droni in una zona urbana è necessaria un’autorizzazione dell’UFAC per velivoli di peso superiore a 900 g. Anche in caso di droni più leggeri bisogna comunque sempre fare attenzione a non sorvolare persone non coinvolte, cosa che in ambiente urbano è difficile, se non impossibile.
Sì. In Svizzera ci sono già oggi aziende che utilizzano i droni per consegnare prodotti. Solitamente i droni per le consegne vengono impiegati fuori dal campo visivo diretto del pilota e in aree ad elevata densità di persone (ad es. città). Si tratta quindi di un esercizio molto complesso, che necessita obbligatoriamente di un’autorizzazione dell’UFAC.
In Svizzera e in Europa non esiste ancora il trasporto di persone con i droni. Si tratta di un’attività estremamente complessa. L’esercizio e il velivolo stesso devono essere sottoposti a una procedura di omologazione. Le regole previste in tal senso sono ancora in via di definizione.
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Ultima modifica 26.06.2023