Ultima modifica : 16 gennaio 2023
Indice dei contenuti
A. INDIVIDUARE LA CATEGORIA ALLA QUALE APPARTIENE IL DRONE
Chi soddisfa tutte le regole della categoria «aperta», ma fa volare un drone privo di etichetta di identificazione della classe (C0, C1, C2, C3, C4, C5, C6), rientra nella categoria transitoria. I relativi requisiti (formazione, esame, distanza minima dalle persone non coinvolte) sono leggermente più restrittivi rispetto a quelli della categoria «aperta».
No, non verrà eliminata. La categoria transitoria prevede due fasi: la prima fase durerà fino a fine 2023, mentre la seconda fase comincerà a partire dal 1° gennaio 2024. A partire dal 1° gennaio 2024, i droni privi di etichetta di identificazione della classe, e immessi sul mercato prima del 2024, potranno continuare a essere operati conformemente alle regole della categoria transitoria, ossia nella sottocategoria A1 o A3, a seconda del loro peso.
No. Il fatto che un drone venga fatto volare nel tempo libero o a titolo commerciale non ha alcun nesso con il livello di rischio. Ciò che conta, invece, è la modalità d’esercizio, ossia come, dove e quale tipo di drone si utilizza.
No. Tutti i droni di peso inferiore a 25 kg possono essere utilizzati nella sottocategoria A3. Quindi, se le regole della sottocategoria A3 sono rispettate, è sufficiente possedere il certificato A1/A3.
B. INDIVIDUARE LA CLASSE ALLA QUALE APPARTIENE IL DRONE
La categoria «aperta» comprende cinque classi, ossia C0, C1, C2, C3, C4, le quali rimandano alla sottocategoria di esercizio (A1, A2, A3) del drone. La sottocategoria (A1, A2, A3) determina il tipo di formazione e di esame da svolgere, definendo inoltre la distanza di sicurezza da mantenere tra il drone e le persone non coinvolte nell’esercizio.
L’esercizio nella categoria «specifica» secondo uno scenario europeo standard (UE-STS) può essere svolto solo con un drone appartenente alla classe C5 o C6.
Per volare secondo la procedura prevista dall’autorizzazione PDRA (Predefined Risk Assessment) o SORA (Specific Operation Risk Assessment) non occorre alcuna etichetta di identificazione della classe.
È determinante il peso. La classe è indicata tramite un’etichetta di identificazione apposta sul drone. Per la classe C2, ad esempio, essa raffigura quanto segue:
Con l’etichetta il fabbricante certifica la conformità del drone ai requisiti tecnici. Il fabbricante si assume la responsabilità del rispetto dei requisiti stabiliti per la rispettiva classe mediante una verifica di conformità.
Non bisogna confondere l’etichetta di identificazione della classe con la marcatura CE.
Con la marcatura CE il fabbricante certifica che il prodotto soddisfa tutti i requisiti vigenti in materia di sicurezza, di protezione della salute e dell’ambiente. Non è consentito fare volare droni sprovvisti di marcatura CE.
L’etichetta di identificazione della classe viene utilizzata solo per i droni. Tramite l’etichetta il fabbricante dichiara che il drone soddisfa i requisiti specifici della classe. A tale scopo viene eseguito un controllo della conformità. I droni sprovvisti di etichetta di identificazione possono continuare a volare nella categoria transitoria.
La marcatura CE può essere apposto ovunque sul drone, ad esempio sopra o sotto la fusoliera o sotto il coperchio della batteria. La marcatura CE deve anche figurare sull’imballaggio e il prodotto deve essere accompagnato da una dichiarazione di conformità UE. In assenza di queste indicazioni, il drone probabilmente non è conforme ai requisiti legali e non può essere utilizzato. I droni sprovvisti di marcatura non sono autorizzati a volare.
Sì. Purché siano rispettate tutte le regole della categoria «aperta», il drone può continuare a volare nella categoria transitoria. I requisiti (formazione, esame, distanza minima dalle persone non coinvolte) sono leggermente più restrittivi rispetto a quelli della categoria «aperta».
Sì, ma solo previo consenso del fabbricante. I droni privi di etichetta di identificazione della classe sono considerati non conformi. Prima di apporre l’etichetta, il fabbricante è tenuto a procedere a un controllo di conformità per certificare che il drone soddisfi tutti i requisiti tecnici. Una volta adempiuta questa formalità potrà fornire l’etichetta all’operatore che potrà quindi apporla sul drone.
Con la marcatura CE il fabbricante certifica che il prodotto soddisfa tutti i requisiti vigenti in materia di sicurezza, di protezione della salute e dell’ambiente. I droni sprovvisti di marcatura CE non sono autorizzati a volare (eccezione: un drone costruito dall’utilizzatore).
C. REGISTRAZIONE
Sì. Sono esentati dall’obbligo di registrazione soltanto i piloti che fanno volare droni di peso inferiore a 250 g sprovvisti di telecamera, microfono o altri sensori in grado di raccogliere dati personali.
Attualmente, e fino a nuovo avviso, è gratuita.
I due numeri possono essere paragonati ai numeri di identificazione nella circolazione stradale:
Numero di operatore UAS: corrisponde alla targa di un’auto: viene rilasciato al termine delle formalità di registrazione e dev’essere apposto in modo ben visibile sul drone.
Numero di identificazione del pilota remoto: corrisponde alla licenza di condurre: viene rilasciato unitamente all’attestato di competenza una volta superato l’esame.
Prima di volare, il drone deve tassativamente essere contrassegnato in modo ben visibile con il numero di operatore UAS (CHExxxxxxxxxxxxx). Le ultime tre cifre (xyz) sono personali e non vanno apposte sul drone, ma devono essere tenute segrete per impedire l’uso fraudolento del proprio numero di operatore UAS da parte di terzi. Gli operatori di droni non contrassegnati con il numero UAS possono essere multati.
Sono ammesse diverse modalità:
- a mano (in stampatello leggibile, utilizzare un pennarello indelebile);
- con una placca / una targhetta;
- con un’incisione direttamente sul drone.
Persone fisiche: possono ricevere sia un numero di operatore UAS che una licenza di pilota remoto.
Le persone giuridiche: sono imprese, associazioni, fondazioni ecc. Possono ricevere un numero di operatore UAS con cui contrassegnare il drone, ma non una licenza di pilota remoto. Quest’ultima può essere rilasciata unicamente alla persona fisica che pilota effettivamente il drone.
L’impresa (persona giuridica) deve essere registrata sul portale UAS.gate come operatore di droni. Lei è inoltre tenuto a registrarsi su UAS.gate come persona fisica e sostenere degli es.
Sì. Come operatore privato deve registrarsi sul portale UAS.gate (Le sarà rilasciato un numero di operatore UAS con cui contrassegnare il drone) e seguire la necessaria formazione, con relativo esame (le sarà rilasciato l’attestato di competenza o la licenza di pilota remoto).
Anche le imprese sono tenute a registrarsi sul portale UAS.gate come persone giuridiche (l’impresa riceverà un numero di operatore UAS con cui contrassegnare il drone). La formazione e l’esame necessari per pilotare il drone vengono svolti dal pilota. Se quest’ultimo ha già ottenuto a titolo privato i certificati richiesti, è dispensato dalla formazione e dall’esame.
Se si utilizza lo stesso drone sia a titolo privato che professionale, l’operatore è libero di scegliere il numero di operatore da apporre sul drone (registrazione come persona fisica o come persona giuridica). In ultima analisi si tratta di una questione di responsabilità civile.
Sì. Chi si è registrato in Svizzera (UAS.gate) può pilotare il proprio drone anche negli altri Stati membri dell’UE, sempre che non sia richiesta previamente un’autorizzazione.
No, non è necessario se vola soltanto nella categoria «aperta», a meno che il suo Paese di registrazione non abbia decretato la cancellazione della registrazione per i residenti di nazionalità elvetica. Tappe da seguire per trasferire la propria registrazione in Svizzera:
- Per prima cosa si registri sul portale svizzero UAS.gate.
- In seguito cancelli la registrazione effettuata nell’altro Stato membro dell’UE. Se la cancellazione manuale attraverso la piattaforma di registrazione non è possibile, contattare direttamente via e-mail l’autorità preposta all’aviazione civile nel Paese di registrazione.
Nota: in alcuni Paesi la registrazione è collegata ai certificati. In questi casi, la cancellazione della registrazione comporta la perdita dei certificati. Bisognerà eventualmente sostenere nuovamente agli esami. Si consiglia di informarsi in anticipo presso le autorità del Paese di registrazione.
Secondo la regolamentazione attualmente in vigore nei Paesi dell’UE 27 e in Islanda, Liechtenstein, Svizzera e Norvegia, un operatore di droni è tenuto a registrarsi solamente nel paese di residenza o sede sociale della propria impresa. Di conseguenza non è necessario registrarsi una seconda volta in caso si volesse far volare il proprio drone in uno dei Paesi summenzionati. In caso un operatore dovesse avere il proprio domicilio o la sede sociale dell’impresa al di fuori dei Paesi summenzionati è necessario registrarsi in uno qualsiasi di essi.
No, gli aeromobili senza occupanti non sono registrati nella matricola e non sono immatricolati come lo sarebbe invece un aeroplano. Non esiste una matricola per droni.
No, i droni non devono essere registrati e non sono iscritti nella matricola (come lo sarebbe invece un aeroplano con occupanti). Per contro, gli operatori di droni sono tenuti a registrarsi e ad apporre il proprio numero di identificazione in modo ben visibile su tutti i droni. L’UFAC tiene soltanto un registro degli operatori di droni ma non un registro dei droni.
D. FORMAZIONE ED ESAME
Sì. La formazione e l’esame sono per principio obbligatori. Gli unici a essere esentati da tale obbligo sono i piloti che impiegano droni di peso inferiore a 250 g (etichetta di identificazione della classe C0). L’UFAC consiglia tuttavia anche a questi operatori di seguire la formazione e sostenere l’esame a titolo volontario. In tal modo si garantisce che tutti i piloti che utilizzano lo spazio aereo conoscano le regole vigenti e operino i loro droni in sicurezza.
Sì. I certificati emessi dal portale UAS.gate sono validi in Svizzera e negli Stati membri dell’UE.
Sì. I certificati emessi in Svizzera sul portale ufficiale UAS.gate prima del recepimento, da parte della Svizzera, della normativa europea sui droni, mantengono la propria validità. I piloti remoti possono scaricarne dal proprio profilo UAS.gate una versione aggiornata con il logo dell’UE. Tali certificati sono riconosciuti anche all’estero. Non sono invece riconosciuti i certificati rilasciati su base volontaria da terze parti.
No. Soltanto le persone fisiche possono ottenere un certificato. Nel caso di un’impresa o associazione, il drone viene contrassegnato con il numero dell’operatore UAS di una persona giuridica. I droni possono essere impiegati da diverse persone fisiche, a condizione che abbiano ottenuto il certificato necessario (e che siano quindi in possesso di un numero di identificazione di pilota remoto).
Sì. I certificati rilasciati da uno Stato membro dell’UE sono validi in Svizzera.
Ciò non è possibile. I certificati ottenuti in un Paese dell’UE sono validi anche in Svizzera; non è necessario importarli nel portale UAS.gate.
E. AUTORIZZAZIONI
L’esercizio di droni nella categoria «specifica» è soggetto ad autorizzazione. A seconda del tipo di operazione previsto si applicano diverse procedure di autorizzazione:
- procedura standard (UE-STS)
- PDRA (Pre-Defined Risk Assessment [valutazione predefinita dei rischi])
- SORA (Specific Operations Risk Assessment).
Esistono tre tipi di autorizzazioni, ciascuno con esigenze specifiche:
Procedura di autorizzazione | Competenze |
---|---|
Scenario standard europei (UE-STS) | Formazione ed esame di sottocategoria A1/A3, seguiti da un esame teorico STS e da una formazione pratica. |
Pre-Defined Risk Assessment (PDRA) |
Le competenze sono stabilite caso per caso in funzione dell’esercizio previsto. |
Specific Operations Risk Assessment (SORA) | Le competenze sono stabilite caso per caso in funzione dell’esercizio previsto. |
Nella fattispecie si tratta di requisiti minimi. Se lo desiderano, gli interessati possono seguire delle formazioni complementari (teoriche o pratiche).
In Svizzera vi sono delle società di consulenza a cui è possibile rivolgersi. L’UFAC non tiene un elenco di queste imprese e non fornisce raccomandazioni a riguardo.
L’autorità competente è quella del Paese nel quale l’operatore è registrato. La registrazione dev’essere effettuata, per le persone fisiche, nel Paese di domicilio e, per le imprese, nel Paese in cui hanno la propria sede sociale. Le imprese che hanno sede in Svizzera, ma sono registrate all’estero, devono cancellare la propria registrazione ed effettuarne una nuova in Svizzera.
Le domande di autorizzazione sono trattate dal Paese in cui l’operatore ha il domicilio o dove si trova la sua sede. Le persone o imprese domiciliate in Svizzera e che necessitano di un’autorizzazione devono imperativamente effettuare una registrazione in Svizzera sul portale UAS.gate e cancellare quella fatta all’estero. Ciò vale anche per le operazioni effettuate in un Paese dell’UE.
L’autorità competente è quella del Paese in cui l’operatore è registrato. Un’operazione all’estero si basa su un’autorizzazione già ottenuta nel Paese di registrazione. In questo caso l’operatore si deve rivolgere direttamente all’autorità competente del Paese in cui si svolgerà il volo, esibendo l’autorizzazione rilasciata dal Paese di registrazione e indicando la zona di volo prevista, comprese le misure di riduzione dei rischi pertinenti. L’autorità estera esaminerà la domanda e comunicherà all’operatore se il volo è autorizzato.
Modulo di domanda UAS Cross-Border-Operations – Articolo 13
Nella categoria «aperta» è vietato sorvolare assembramenti di persone. Per poter sorvolare un assembramento di persone è necessaria un’autorizzazione secondo SORA.
Un assembramento di persone è un gruppo di persone di cui almeno un individuo non ha la possibilità di allontanarsi/spostarsi liberamente, e in qualsiasi momento, ad esempio durante un concerto, una manifestazione ecc.
In determinate sottocategorie della categoria «aperta» è tuttavia ammesso volare nelle vicinanze di un assembramento di persone.
F. SFERA PRIVATA
È comprensibile che in una situazione del genere ci si senta osservati. I piloti di droni sono tenuti a rispettare la sfera privata delle altre persone. L’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) fornisce un quadro generale della tematica con alcuni esempi di cosa è consentito e cosa no. IFPDT
Per domande riguardo l'argomento è possibile contattare direttamente l'IFPDT: Formulario di contatto /Telefono
G. PREPARAZIONE DEL VOLO
I droni operati nella categoria «aperta» devono rispettare un’altezza massima di 120 m dal suolo. Se l’operazione prevede che il drone sorvoli un terreno con rilievi naturali, il drone deve essere tenuto a una distanza massima di 120 m dal punto più vicino della superficie terrestre. La distanza è misurata perpendicolarmente alla superficie terrestre. Se si deve sorvolare un ostacolo di altezza superiore a 120 m, previo accordo del proprietario si può volare a una distanza massima di 15 m al di sopra dell’ostacolo. La misurazione delle distanze è adattata in funzione della topografia del territorio, ossia della presenza di pianure, colline e montagne.
I dati relativi al peso si riferiscono sempre al peso del drone, compreso il carico utile. Se il drone è munito di una telecamera, il peso di quest’ultima va sommato a quello del drone.
Nella misura in cui sia provvisto di un trasmettitore radio e/o di un ricevitore, il drone è considerato un impianto di radiocomunicazione e, come tale, è soggetto alla legge sulle telecomunicazioni. Le questioni relative alle frequenze sono di competenza dell’UFCOM. Informazioni complementari:
L’uso dei transponder è consigliato solo in determinati casi. Si raccomanda di consultare la documentazione dell’UFAC:
L’età minima per pilotare un drone in Svizzera è di rispettivamente 12 anni nella categoria «aperta» e 14 anni nella categoria «specifica». I ragazzi di età inferiore a 12 anni possono far volare un drone solo se sono sorvegliati da una persona di 16 anni (compiuti), in possesso dei necessari requisiti (formazione, esame). Poiché l’età minima varia da un Paese all’altro dell’UE bisognerà procedere ai necessari accertamenti prima di far volare il drone all’estero.
H. RESTRIZIONI DI VOLO
Sì. Vigono le restrizioni territoriali pubblicate sulla carta dei droni.
Occorre chiedere a DJI lo sblocco del drone. L’UFAC non è compente né per quanto riguarda la definizione di queste zone né per lo sblocco del drone. Le restrizioni geografiche programmate da DJI non corrispondono necessariamente a quelle definite in Svizzera (cfr. carta dei droni). Prima di volare bisogna sempre consultare la carta dei droni.
Sì, gli aerodromi sono liberi di imporre tariffe per le autorizzazioni. Mentre gli aerodromi con una concessione devono rispettare il principio di proporzionalità, gli altri campi di aviazione non sono soggetti ad alcuna regola sulla determinazione delle tariffe.
I. STIPULAZIONE DI UN’ASSICURAZIONE
Sì. L’operatore deve stipulare un’assicurazione di responsabilità civile per una somma di almeno un milione di franchi per poter operare un drone di peso superiore a 250 g. L’UFAC raccomanda però di assicurare anche i droni di peso inferiore.
Qualora l’operatore e il pilota non siano la stessa persona (esempio: il pilota remoto utilizza un drone per conto della propria impresa) non è necessario che anche il pilota stipuli un’assicurazione.
È una questione da chiarire direttamente con l’assicuratore. Non è da escludere che vada stipulata un’assicurazione complementare.
In caso di incidente è l’operatore a rispondere dei danni. In mancanza di un’assicurazione, dovrà sostenere i costi di risarcimento dei danni causati, che possono essere anche molto elevati. A ciò si aggiunge una multa poiché in Svizzera la stipula di un’assicurazione di responsabilità civile per droni di peso superiore a 250 g è obbligatoria.
No, il registro degli operatori di droni non è accessibile né al pubblico né agli istituti assicurativi.
J. OPERAZIONI CON DRONI SPECIALI
Un drone destinato a bambini di età inferiore a 14 anni e per un uso esclusivo in spazi chiusi (occorre una specificazione chiara sull’imballaggio del prodotto) è considerato un giocattolo al quale non si applicano le nuove regole relative ai droni (registrazione, formazione ed esame). Se invece il drone è destinato a uso esterno, si applicano le norme previste per i droni.
Sì. I droni costruiti a titolo privato sono autorizzati a volare. È considerato come costruito a titolo privato un drone (e il suo equipaggiamento) assemblato o fabbricato per uso personale del costruttore. I droni e i loro sistemi assemblati a partire da un insieme di componenti, immessi sul mercato sotto forma di kit unico, pronto per essere assemblato, non rientrano in questa definizione.
Spetta ai piloti remoti verificare che il drone sia stato assemblato correttamente e che non presenti alcun rischio per la sicurezza. Nella categoria «aperta» i droni costruiti a titolo privato possono essere operati solo in una delle due seguenti sottocategorie:
- sottocategoria A1: se il peso del drone (compreso il suo carico utile) è inferiore a 250 g e la velocità massima di esercizio risulta inferiore a 19 m/s;
- sottocategoria A3: se il peso del drone (compreso il suo carico utile) è inferiore a 25 kg.
Se questi criteri non possono essere rispettati, il drone rientra nella categoria specifica.
In generale si prendono in considerazione tre fattori:
- Lo scopo del volo: gli aeromodelli sono generalmente utilizzati a fini sportivi, legati al tempo libero, di formazione o di dimostrazione.
- Gli aeromodelli sono sempre fatti volare a contatto visivo diretto.
- L'obiettivo dell'aeromodellismo è quello di acquisire divertendoci le capacità di pilotare un aeromodello. Le eventiali capacità di autonomia vengono utilizzate solo per la stabilizzazione dell'altitudine e in caso di emergenza.
K. OPERAZIONI SPECIFICHE CON DRONI
All’aperto il volo in modalità FPV è ammesso alle seguenti condizioni:
- il pilota remoto deve essere assistito da un osservatore che si trova al suo fianco e che mantiene il contatto visivo diretto con il drone (VLOS), a occhio nudo;
- l’osservatore deve assicurare un controllo visivo completo dello spazio aereo circostante e comunica attivamente con il pilota remoto per aiutarlo a mantenere la distanza di sicurezza adeguata da eventuali ostacoli e dal restante traffico aereo. L’osservatore avverte il pilota remoto in caso di pericolo, ma la responsabilità della sicurezza di volo incombe in ogni caso al pilota remoto.
Qualora l’osservatore non riesca a mantenere costantemente il contatto visivo diretto con il drone, il volo rientra nella categoria «specifica», che deve essere autorizzata da parte dell’UFAC. L’utilizzo di un drone in modalità FPV richiede inoltre un’autorizzazione dell’UFAC.
Sì, purché non si sorvoli un assembramento di persone, altrimenti è necessaria un'autorizzazione operativa SORA. Tuttavia, il volo nelle vicinanze di un assembramento di persone è ancora consentito, a condizione che venga rispettata la distanza di sicurezza prescritta e che le persone interessate siano coinvolte e sufficientemente informate. La distanza minima di sicurezza dipende dalla sottocategoria (A1, A2, A3) in cui si vola con il drone.
Sì. Tuttavia, è indispensabile seguire le regole previste per la categoria "aperta" (senza autorizzazione). In caso contrario, le operazioni rientrano nella categoria "specifica", per la quale è necessaria un'autorizzazione dell'UFAC.
Le città sono spazi assai frequentati, generalmente da persone non implicate nell’esercizio di droni. Nelle zone urbane è pertanto necessaria un’autorizzazione dell’UFAC per i droni dal peso superiore a 900 g. Anche nel caso di droni più leggeri bisogna comunque evitare di sorvolare persone non coinvolte nell’operazione, condizione che in un contesto urbano è difficile, se non addirittura impossibile da rispettare.
Sì. In Svizzera alcune imprese consegnano già oggi i propri prodotti tramite droni. Di regola i droni destinati alle consegne vengono impiegati al fuori del campo visivo diretto del pilota remoto e in zone densamente poplate (ad es. città), cosa che rende l’operazione particolarmente complessa. In questi casi è tassativamente richiesta un’autorizzazione SORA dell’UFAC.
Finora in Svizzera e in Europa non sono stati effettuati trasporti di persone con i droni, in quanto l’operazione è estremamente complessa. L'operazione e l’apparecchio stesso devono essere sottoposti a una procedura di omologazione. Le relative regole sono ancora in fase di definizione.
Gli interni non fanno parte dello spazio aereo. Le norme relative ai droni non si applicano quindi alle operazioni svolte in spazi chiusi. Anche in questi casi è comunque necessario essere prudenti.
Per i voli notturni è necessario che sul drone sia attivo un lampeggiatore di colore verde. Nota: occorre rispettare in ogni momento i requisiti relativi al contatto visivo (VLOS), anche di notte; è pertanto necessario effettuare un controllo visivo completo dello spazio aereo che circonda l’UAS al fine di evitare i rischi di collisione con aeromobili con passeggeri a bordo. Eventualmente di notte non sarà quindi possibile volare alla stessa altezza che durante le ore diurne.
Ai sensi dell'articolo 23 cpv. 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 che fa riferimento all’allegato UAS.SPEC.050 (1) (l) (ii) , gli operatori UAS della categoria “specifica” devono garantire che ciascuno dei loro aeromobili senza equipaggio (UAS) sia dotato di di un sistema attivo e aggiornato di identificazione remota a partire dal 1° gennaio 2024.
I droni possono soddisfare i requisiti di identificazione remota attraverso una funzione dedicata integrata nell'aeromobile senza equipaggio o attraverso un modulo aggiuntivo che soddisfi i requisiti dell'EASA indicati nell' (EU)2019/945, Capo III, Articolo 40, Para. 5., che si riferisce all'articolo 14, (EU)2019/947, AMC1/GM1.
L. INFORTUNI AERONAUTICI E INCIDENTI
Sì. A seconda del caso si applica l’una o l’altra delle seguenti procedure.
- Primo: gli operatori/piloti remoti di droni sono tenuti a segnalare senza indugio gli incidenti e gli inconvenienti gravi al settore Aviazione del Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI) attraverso la centrale della Rega (tel. 1414, +41 333 333 333 per chiamate dall’estero).
- Secondo: gli operatori/piloti remoti di droni sono tenuti a segnalare entro 72 ore tutti gli inconvenienti legati alla sicurezza all’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) o al sistema di reporting dell’organismo competente (www.aviationreporting.eu).
Se nessuno ha subito ferite gravi o letali, o se nessun aeromobile con passeggeri è stato coinvolto, gli incidenti, gli inconvenienti gravi e gli incidenti di droni operati nelle categorie «aperta» o «specifica» (ma non nella categoria «certificata») non devono imperativamente essere segnalati. Il reporting volontario è tuttavia sempre possibile e incoraggiato.
Ulteriori informazioni
La tua domanda non è compresa nelle FAQ? La UFAC è a tua disposizione.
Ultima modifica 25.04.2024