Ultima modifica : 24 maggio 2024
Indice dei contenuti
- A. INDIVIDUARE LA CATEGORIA ALLA QUALE APPARTIENE IL DRONE
- B. INDIVIDUARE LA CLASSE ALLA QUALE APPARTIENE IL DRONE
- C. REGISTRAZIONE
- D. FORMAZIONE ED ESAME
- E. AUTORIZZAZIONI
- F. SFERA PRIVATA
- G. PREPARAZIONE DEL VOLO
- H. RESTRIZIONI DI VOLO
- I. ASSICURAZIONE
- J. DRONI SPECIALI
- K. OPERAZIONI SPECIFICHE CON DRONI
A. INDIVIDUARE LA CATEGORIA ALLA QUALE APPARTIENE IL DRONE
Chi soddisfa tutte le regole della categoria aperta, ma fa volare un drone privo di etichetta di identificazione della classe (C0, C1, C2, C3, C4, C5, C6), rientra nella categoria transitoria. I relativi requisiti (formazione, esame, distanza minima dalle persone non coinvolte) sono leggermente più restrittivi rispetto a quelli della categoria aperta.
No, non è previsto. La categoria transitoria prevede due fasi: fino alla fine del 2023 e a partire dal 1° gennaio 2024. A partire dal 1° gennaio 2024, i droni privi di etichetta di identificazione della classe, e immessi sul mercato prima del 2024, potranno continuare a essere operati conformemente alle regole della categoria transitoria, ossia nella sottocategoria A1 o A3, a seconda del loro peso.
No. Non importa se un drone è utilizzato per scopi ricreativi o commerciali; questo non influisce sul livello di rischio. Quello che realmente incide è il modo in cui il drone è operato, includendo come, dove e quale tipo di drone viene utilizzato
Se si vuole volare nella subcategoria A2, sì. Tuttavia, tutti i droni di peso inferiore a 25 kg possono essere utilizzati nella sottocategoria A3. Quindi, se le regole della sottocategoria A3 sono rispettate, è sufficiente possedere il certificato A1/A3.
B. INDIVIDUARE LA CLASSE ALLA QUALE APPARTIENE IL DRONE
La categoria aperta comprende cinque classi, ossia C0, C1, C2, C3, C4, le quali rimandano alla sottocategoria di esercizio (A1, A2, A3) del drone. La sottocategoria (A1, A2, A3) determina il tipo di formazione e di esame da svolgere, definendo inoltre la distanza di sicurezza da mantenere tra il drone e le persone non coinvolte nell’esercizio. L’esercizio nella categoria specifica secondo uno scenario europeo standard (UE-STS) può essere svolto solo con un drone appartenente alla classe C5 o C6.
Per volare secondo la procedura prevista dall’autorizzazione PDRA (Predefined Risk Assessment) o SORA (Specific Operation Risk Assessment) non occorre alcuna etichetta di identificazione della classe.
La classe è indicata tramite un’etichetta di identificazione apposta sul drone. Per la classe C2, ad esempio, essa raffigura quanto segue:
Con l’etichetta il fabbricante certifica la conformità del drone ai requisiti tecnici stabiliti dal regolamento sui droni. Il fabbricante si assume la responsabilità del rispetto dei requisiti stabiliti per la rispettiva classe mediante una verifica di conformità.
Non bisogna confondere l’etichetta di identificazione della classe con la marcatura CE.
Con la marcatura CE il fabbricante certifica che il prodotto soddisfa tutti i requisiti vigenti in materia di sicurezza, di protezione della salute e dell’ambiente. Non è consentito fare volare droni sprovvisti di marcatura CE.
L’etichetta di identificazione della classe viene utilizzata solo per i droni e determina il tipo di operazione possibile. Tramite l’etichetta il fabbricante dichiara che il drone soddisfa i requisiti specifici della classe. A tale scopo viene eseguito un controllo della conformità. I droni sprovvisti di etichetta di identificazione possono continuare a volare nella Categoria transitoria (admin.ch).
La marcatura CE può essere apposta ovunque sul drone, ad esempio sopra o sotto la fusoliera o sotto il coperchio della batteria. La marcatura CE deve anche figurare sull’imballaggio e il prodotto deve essere accompagnato da una dichiarazione di conformità UE. In assenza di queste indicazioni, il drone probabilmente non è conforme ai requisiti legali e non può essere utilizzato. I droni sprovvisti di marcatura non sono autorizzati a volare.
Sì. Purché siano rispettate tutte le regole della categoria aperta, il drone può continuare a volare nella categoria transitoria. I requisiti (formazione, esame, distanza minima dalle persone non coinvolte) sono leggermente più restrittivi rispetto a quelli della categoria aperta.
Sì, ma è necessario ottenere prima l'autorizzazione del fabbricante. I droni che non presentano un'etichetta di identificazione della classe sono ritenuti non conformi. Il fabbricante deve effettuare un controllo di conformità per assicurarsi che il drone rispetti tutti i requisiti tecnici richiesti. Solo dopo aver completato questa verifica, il fabbricante può rilasciare l'etichetta all'operatore, il quale sarà quindi autorizzato a posizionarla sul drone.
C. REGISTRAZIONE
Sì. Sono esentati dall’obbligo di registrazione soltanto i piloti di droni di peso inferiore a 250 g e che sono sprovvisti di telecamera, microfono o altri sensori in grado di raccogliere dati personali.
Attualmente, e fino a nuovo avviso, è gratuita.
I due numeri possono essere paragonati ai numeri di identificazione nella circolazione stradale:
Numero di operatore UAS: corrisponde alla targa di un’auto: viene rilasciato al termine delle formalità di registrazione e dev’essere apposto in modo ben visibile sul drone.
Numero di identificazione del pilota remoto: corrisponde alla licenza di condurre: viene rilasciato unitamente all’attestato di competenza una volta superato l’esame.
Prima di volare, il drone deve tassativamente essere contrassegnato in modo ben visibile con il numero di operatore UAS (CHExxxxxxxxxxxxx). Le ultime tre cifre (xyz) sono personali e non vanno apposte sul drone, ma devono essere tenute segrete per impedire l’uso fraudolento del proprio numero di operatore UAS da parte di terzi. Gli operatori di droni non contrassegnati con il numero UAS possono essere multati.
Sono ammesse diverse modalità:
- iscrizione a mano, in stampatello, utilizzando un pennarello indelebile;
- con una placca/una targhetta;
- tramite incisione sul drone.
Le persone fisiche possono ricevere sia un numero di operatore UAS che una licenza di pilota remoto.
Le persone giuridiche sono imprese, associazioni, fondazioni ecc. Possono ricevere un numero di operatore UAS con cui contrassegnare il drone, ma non una licenza di pilota remoto. Quest’ultima può essere rilasciata unicamente alla persona fisica che pilota effettivamente il drone.
La compagnia (persona giuridica) deve essere registrata sul portale UAS.gate come operatore di droni. Lei è inoltre tenuto a registrarsi su UAS.gate come persona fisica e sostenere gli esami necessari.
Sì. Come operatore privato deve registrarsi sul portale UAS.gate (Le sarà rilasciato un numero di operatore UAS con cui contrassegnare il drone) e seguire la necessaria formazione, con relativo esame (le sarà rilasciato un certificato di competenza).
Anche le imprese sono tenute a registrarsi sul portale UAS.gate come persone giuridiche (l’impresa riceverà un numero di operatore UAS con cui contrassegnare il drone). La formazione e l’esame necessari per pilotare il drone vengono svolti dal pilota. Se quest’ultimo ha già ottenuto a titolo privato i certificati richiesti, è dispensato dalla formazione e dall’esame.
Se si utilizza lo stesso drone sia a titolo privato che professionale, l’operatore è libero di scegliere il numero di operatore da apporre sul drone (registrazione come persona fisica o come persona giuridica). In ultima analisi si tratta di una questione di responsabilità civile.
Sì. Chi si è registrato in Svizzera (UAS.gate) può pilotare il proprio drone anche negli altri Stati membri dell’UE, sempre che non sia necessaria un’autorizzazione.
In linea di principio, tutti dovrebbero registrarsi nello Stato di residenza. Se si vola soltanto nella categoria «aperta», è necessario farlo solamente se il Paese in cui ci si è registrati abbia cancellato la registrazione dei residenti di nazionalità elvetica.
Per trasferire la propria registrazione in Svizzera sono necessari i seguenti passi:
- Per prima cosa si registri sul portale svizzero UAS.gate.
- In seguito, cancelli la registrazione effettuata nell’altro Stato membro dell’UE. Se la cancellazione manuale attraverso la piattaforma di registrazione non è possibile, contattare direttamente via e-mail l’autorità preposta all’aviazione civile nel Paese di registrazione.
Nota: in alcuni Paesi la registrazione è collegata ai certificati. In questi casi, la cancellazione della registrazione comporta la perdita dei certificati. Bisognerà eventualmente sostenere nuovamente gli esami. Si consiglia di informarsi in anticipo presso le autorità del Paese di registrazione.
Solo gli operatori registrati possono far volare un drone in Svizzera. Gli operatori devono registrarsi nello Stato membro dell'UE in cui risiedono o in cui ha sede la società. In questo caso, non è necessario registrarsi in Svizzera. Tuttavia, gli operatori che risiedono o hanno sede legale al di fuori dell'UE devono registrarsi in Svizzera se non lo hanno già fatto in uno Stato membro dell'UE.
No, gli aeromobili senza occupanti non sono registrati nella matricola degli aeromobili e non sono immatricolati come lo sarebbe invece un aeroplano. Attualmente non esiste una matricola per droni.
No, i droni non devono essere registrati. Per contro, gli operatori di droni sono tenuti a registrarsi e ad apporre il proprio numero di identificazione in modo ben visibile su tutti i droni. L’UFAC tiene soltanto un registro degli operatori di droni ma non un registro dei droni.
D. FORMAZIONE ED ESAME
Sì. Generalmente, i piloti di droni devono completare un corso di formazione e passare un esame, ad eccezione dei piloti che usano droni con un peso inferiore a 250 grammi (classe C0). Nonostante ciò, l'UFAC consiglia a tutti i piloti di fare il corso e l'esame perché è importante conoscere le regole per far volare i droni in modo sicuro. https://www.bazl.admin.ch/bazl/it/home/drohnen/uasgate/certificates.html
Sì. I certificati emessi dal portale UAS.gate sono validi in Svizzera e negli Stati membri dell’UE.
Sì. I certificati di droni ottenuti in Svizzera tramite il portale UAS.gate prima che la Svizzera adottasse le regole europee sui droni restano validi. I piloti possono scaricare una versione aggiornata di questi certificati con il logo dell'UE dal loro profilo su UAS.gate. Questi certificati sono validi anche all'estero. I certificati rilasciati volontariamente da altre organizzazioni, però, non sono riconosciuti.
No. Soltanto le persone fisiche possono ottenere un certificato. Nel caso di un’impresa o associazione, il drone viene contrassegnato con il numero dell’operatore UAS di una persona giuridica. I droni possono essere impiegati da diverse persone fisiche, a condizione che abbiano ottenuto il certificato necessario (e che siano quindi in possesso di un numero di identificazione di pilota remoto).
Sì. I certificati rilasciati da uno Stato membro dell’UE sono validi in Svizzera.
Purtroppo, non è possibile. I certificati ottenuti in un Paese dell’UE sono però validi anche in Svizzera e non è necessario importarli nel portale UAS.gate.
E. AUTORIZZAZIONI
L’esercizio di droni nella categoria «specifica» è soggetto ad autorizzazione. A seconda del tipo di operazione previsto si applicano diverse procedure di autorizzazione:
- procedura standard (CH-STS e UE-STS)
- PDRA (Pre-Defined Risk Assessment [valutazione predefinita dei rischi])
- SORA (Specific Operations Risk Assessment).
Esistono tre tipi di autorizzazioni, ciascuno con esigenze specifiche:
Procedura di autorizzazione | Competenze |
---|---|
Scenario standard europei (UE-STS) | Formazione ed esame di sottocategoria A1/A3, seguiti da un esame teorico STS e da una formazione pratica EU-STS. |
Pre-Defined Risk Assessment (PDRA) |
Le competenze sono stabilite caso per caso in funzione dell’esercizio previsto. |
Specific Operations Risk Assessment (SORA) | Le competenze sono stabilite caso per caso in funzione dell’esercizio previsto. |
Nella fattispecie si tratta di requisiti minimi. Se lo desiderano, gli interessati possono seguire delle formazioni complementari (teoriche o pratiche).
In Svizzera vi sono delle società di consulenza a cui è possibile rivolgersi. L’UFAC non tiene un elenco di queste società e non fornisce raccomandazioni a riguardo.
Sì. L'UFAC ha rilasciato autorizzazioni basate sugli scenari standard svizzeri (CH-STS) fino al 31 dicembre 2023. La data di validità è indicata sull'autorizzazione e continua ad essere applicata anche dopo l'adozione del regolamento UE sui droni in Svizzera. Da gennaio 2024, l'UFAC rilascia autorizzazioni basate sugli scenari standard europei (EU-STS).
L'autorità del Paese in cui l'operatore è registrato è responsabile per l’autrizzazione delle operazioni nella categoria specifica.
L'autorità competente per le autorizzazioni è sempre quella del Paese di registrazione. Le operazioni con i droni all'estero si basano sulle autorizzazioni ottenute nel Paese di registrazione. Dopo aver ottenuto l'autorizzazione dal Paese di origine, l'operatore contatta direttamente l'autorità competente del Paese in cui si svolgerà il volo, fornendo l'autorizzazione e i dettagli della zona di volo, comprese le misure di riduzione del rischio. L'autorità estera esaminerà la richiesta e comunicherà all'operatore se il volo è autorizzato.
Nella categoria aperta è vietato sorvolare assembramenti di persone. Per poter sorvolare un assembramento di persone è necessaria un’autorizzazione secondo SORA.
Un assembramento di persone è un gruppo di persone di cui almeno un individuo non ha la possibilità di allontanarsi/spostarsi liberamente, e in qualsiasi momento, ad esempio durante un concerto, una manifestazione ecc.
In determinate sottocategorie della categoria «aperta» è tuttavia ammesso volare nelle vicinanze di un assembramento di persone. Più informazioni a riguardo sono disponibili sulla pagina del sito web dedicata alla Categoria aperta (admin.ch)
F. REQUISTI LEGALI
È comprensibile che in una situazione del genere ci si senta osservati. Gli operatori di droni sono tenuti a rispettare la sfera privata altrui. L’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) ha stilato un quadro generale della problematica, indicando con alcuni esempi cosa sia consentito e cosa no.
Molti droni sono provvisti di telecamere o sensori con i quali possono registrare dati personali. Può dunque accadere che vengano registrati e memorizzati dati di persone a loro insaputa e senza la loro autorizzazione.
Importante da sapere: il diritto all'immagine è applicabile. Ciò significa che ogni volta che si fa volare un drone, bisogna ricordare che non è consentito fotografare o filmare nessuno senza un esplicito consenso. Lo stesso vale se registrate la voce delle persone o scattate foto di giardini, terrazze o cortili recintati.
Se è possibile riconoscere una persona da un video o da una fotografia, si applica la legge sulla protezione dei dati, in quanto tali video o foto sono considerati dati personali. Per una corretta elaborazione delle foto e dei video, si prega di osservare i seguenti punti:
Esempio 1: filmate un complesso residenziale per raccogliere materiale video e immagini per la vendita di uno degli appartamenti. Volete pubblicare queste immagini su Internet.
- Dovete rispettare la sfera privata dei residenti.
- Le riprese attraverso le finestre devono quindi di regola essere evitate e possono essere effettuate solo se tutte le persone interessate ne sono consapevoli e hanno dato la loro autorizzazione.
Esempio 2: sorvolate a bassa quota un giardino privato o un edificio con finestre perché volete fare delle fotografie aeree.
- Ciò è permesso solo se il proprietario o l’affittuario e le persone che si trovano in quel momento nel giardino o nella proprietà ne sono a conoscenza e hanno dato il loro consenso.
- Ogni persona ha diritto al rispetto della propria sfera privata e alla protezione dall’uso improprio dei dati personali. Inoltre ogni persona deve poter stabilire se e per quale scopo le informazioni che la riguardano vengono trattate e archiviate.
- Anche l’archiviazione delle immagini su dispositivi può avvenire solo previo consenso.
Esempio 3: volete esercitarvi a pilotare un drone senza fotocamera e, per avere più spazio, lo fate nel giardino del vostro vicino.
- Anche se il vostro drone non è dotato di telecamera, dovete rispettare la proprietà privata degli altri e il loro diritto di non essere disturbati nella loro proprietà.
- Lo spazio aereo è un bene pubblico, ma le persone hanno il diritto di godere della loro «proprietà» indisturbate. Si considera proprietà anche lo spazio aereo sovrastante nella misura in cui esiste un interesse ad esercitarla. Ciò significa che dovreste evitare di far volare il drone nel giardino di qualcuno o troppo a bassa quota [1]nella sua proprietà senza il suo permesso.
Ulteriori informazioni sulle regole da seguire quando si scattano e pubblicano fotografie sono disponibili qui: Regole sull’uso delle immagini
In determinati casi, registrare persone con un drone può costituire un reato. Gli articoli 179bis, 179ter e 179quater del Codice penale svizzero vietano l’ascolto e la registrazione di conversazioni estranee, la registrazione clandestina di conversazioni e la violazione della sfera privata mediante apparecchi di presa d’immagini.
Per domande sulla protezione dei dati rivolgersi all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza: Contatto (admin.ch)
Fate volare i droni con riguardo e rispetto!
[1] C’è chi ritiene che un sorvolo di 10-20 metri sulla proprietà privata sia già troppo basso, ma non esiste una regola generale valida per tutti. Si può quindi supporre che si tratti di una regola empirica per garantire il mantenimento di una certa distanza.
G. PREPARAZIONE DEL VOLO
I droni operati nella categoria aperta devono rispettare un’altezza massima di 120 m dal suolo. Se l’operazione prevede che il drone sorvoli un terreno con rilievi naturali, il drone deve essere tenuto a una distanza massima di 120 m dal punto più vicino della superficie terrestre. La distanza è misurata perpendicolarmente alla superficie terrestre. Se si deve sorvolare un ostacolo di altezza superiore a 120 m, previo accordo del proprietario si può volare a una distanza massima di 15 m al di sopra dell’ostacolo. La misurazione delle distanze è adattata in funzione della topografia del territorio, ossia della presenza di pianure, colline e montagne.
La massa massima al decollo (MTOM) riflette il peso massimo assoluto che il produttore consente al drone di volare. In altre parole, se il drone e la batteria sono di 1 kg e l'MTOM è di 1 kg, non si può aggiungere assolutamente nulla. Se il drone e la batteria sono di 1 kg e l'MTOM è di 2 kg, si ha un carico di gioco di 1 kg che può essere utilizzato, ad esempio. Di solito per i droni più comuni, come quelli di DJI, la fotocamera è già incorporata e quindi fa parte del drone. Quindi drone, batteria e fotocamera rappresentano il peso con cui si vola, ma non necessariamente l'MTOM. Questo dipende dal produttore e dal fatto che siano previsti ulteriori carichi utili.
Nella misura in cui sia provvisto di un trasmettitore radio e/o di un ricevitore, il drone è considerato un impianto di radiocomunicazione e, come tale, è soggetto alla legge sulle telecomunicazioni. Le questioni relative alle frequenze sono di competenza dell’UFCOM. Informazioni complementari:
L’uso dei transponder è consigliato solo in determinati casi. Si raccomanda di consultare la documentazione dell’UFAC:
Direttiva sull’impiego di transponder e ADS-B su droni e aeromodelli (PDF, 219 kB, 31.08.2021)
L’età minima per pilotare un drone in Svizzera è di rispettivamente 12 anni nella categoria aperta e 14 anni nella categoria specifica. I ragazzi di età inferiore a 12 anni possono far volare un drone solo se sono sorvegliati da una persona di 16 anni (compiuti), in possesso dei necessari requisiti (formazione, esame). Poiché l’età minima varia da un Paese all’altro dell’UE bisognerà procedere ai necessari accertamenti prima di far volare il drone all’estero.
H. RESTRIZIONI DI VOLO
Sì. Vigono le restrizioni di volo pubblicate sulla carta dei droni e sul DABS (Daily Airspace Bulletin Switzerland).
Prima del volo, consultate sempre le mappe ufficiali delle restrizioni sui droni sulla pagina delle mappe: Le restrizioni di volo e mappe (admin.ch). Cliccate sulla mappa dei droni per avere maggiori informazioni sulla zona e contattate l'autorità competente indicata sulla mappa per richiedere l'autorizzazione al volo.
Sì, gli aerodromi sono liberi di imporre tariffe per le autorizzazioni. Mentre gli aerodromi con una concessione devono rispettare il principio di proporzionalità, gli altri campi di aviazione non sono soggetti ad alcuna regola sulla determinazione delle tariffe.
I. STIPULAZIONE DI UN’ASSICURAZIONE
Sì. L’operatore deve stipulare un’assicurazione di responsabilità civile per una somma di almeno un milione di franchi per poter operare un drone di peso superiore a 250 g. L’UFAC raccomanda però di assicurare anche i droni di peso inferiore.
Contattate la vostra compagnia assicurativa per essere certi che la vostra polizza copra le vostre esigenze. Se non si è assicurati si è passibili di multa.
Qualora l’operatore e il pilota non siano la stessa persona (esempio: il pilota remoto utilizza un drone per conto della propria impresa) non è necessario che anche il pilota stipuli un’assicurazione.
No, il registro degli operatori di droni non è accessibile né al pubblico né agli istituti assicurativi.
J. OPERAZIONI CON DRONI SPECIALI
I piloti di droni giocattolo non hanno bisogno di registrarsi. Un drone può essere classificato come giocattolo se è progettato o destinato al gioco di bambini di età inferiore ai 14 anni e rispetta i requisiti della Direttiva 2009/48/CE (direttiva UE sui giocattoli). Il produttore deve indicare chiaramente sulla confezione di un drone se questo deve essere considerato un giocattolo o meno, ad esempio indicando "non adatto a bambini di età inferiore a 14 anni".
Sì. I droni costruiti a titolo privato sono autorizzati a volare. È considerato come costruito a titolo privato un drone (e il suo equipaggiamento) assemblato o fabbricato per uso personale del costruttore. I droni e i loro sistemi assemblati a partire da un insieme di componenti, immessi sul mercato sotto forma di kit unico, pronto per essere assemblato, non rientrano in questa definizione.
Spetta ai piloti remoti verificare che il drone sia stato assemblato correttamente e che non presenti alcun rischio per la sicurezza. Nella categoria «aperta» i droni costruiti a titolo privato possono essere operati solo in una delle due seguenti sottocategorie:
- sottocategoria A1: massa massima al decollo (compreso il carico utile) inferiore a 250 g e velocità massima di esercizio inferiore a 19 m/s;
- sottocategoria A3: massa massima al decollo (compreso il carico utile) inferiore a 25 kg.
Se non è possibile rispettare queste regole, il drone non può volare nella categoria aperta e sarà necessaria un'autorizzazione.
In generale si prendono in considerazione tre fattori:
- Lo scopo del volo: gli aeromodelli sono generalmente utilizzati a fini sportivi, legati al tempo libero, di formazione o di dimostrazione.
- Gli aeromodelli sono sempre fatti volare a contatto visivo diretto.
- L'obiettivo dell'aeromodellismo è quello di acquisire divertendoci le capacità di pilotare un aeromodello. Le eventuali capacità di autonomia vengono utilizzate solo per la stabilizzazione dell'altitudine e in caso di emergenza.
K. OPERAZIONI SPECIFICHE CON DRONI
All’aperto il volo in modalità FPV è ammesso alle seguenti condizioni:
- il pilota remoto deve essere assistito da un osservatore che si trova al suo fianco e che mantiene il contatto visivo diretto con il drone (VLOS), a occhio nudo;
- l’osservatore deve assicurare un controllo visivo completo dello spazio aereo circostante e comunica attivamente con il pilota remoto per aiutarlo a mantenere la distanza di sicurezza adeguata da eventuali ostacoli e dal restante traffico aereo. L’osservatore avverte il pilota remoto in caso di pericolo, ma la responsabilità della sicurezza di volo incombe in ogni caso al pilota remoto.
In ogni caso, è responsabilità del pilota pilotare il drone in modo sicuro.
Qualora l’osservatore non riesca a mantenere costantemente il contatto visivo diretto con il drone, il volo rientra nella categoria «specifica», che deve essere autorizzata da parte dell’UFAC. L’utilizzo di un drone in modalità FPV richiede inoltre un’autorizzazione dell’UFAC.
Sì, purché non si sorvoli un assembramento di persone e si rispettino le regole della categoria aperta, come la distanza minima di sicurezza a seconda della sottocategoria (A1, A2, A3) in cui si vola il drone. Chi vuole volare direttamente sopra le persone ha bisogno di un'autorizzazione operativa SORA.
Sì. Tuttavia, è indispensabile seguire le regole previste per la categoria aperta (senza autorizzazione). In caso contrario, le operazioni rientrano nella categoria specifica, per la quale è necessaria un'autorizzazione dell'UFAC.
Le città sono spazi assai frequentati, generalmente da persone non implicate nell’esercizio di droni. Nelle zone urbane è pertanto necessaria un’autorizzazione dell’UFAC per i droni dal peso superiore a 900 g. Anche nel caso di droni più leggeri bisogna comunque evitare di sorvolare persone non coinvolte nell’operazione, condizione che in un contesto urbano è difficile, se non addirittura impossibile da rispettare.
Sì. In Svizzera alcune imprese consegnano già oggi i propri prodotti tramite droni. Di regola i droni destinati alle consegne vengono impiegati al fuori del campo visivo diretto del pilota remoto e in zone densamente popolate (ad es. città), cosa che rende l’operazione particolarmente complessa. In questi casi è tassativamente richiesta un’autorizzazione SORA dell’UFAC.
Finora in Svizzera e in Europa non sono stati effettuati trasporti di persone con i droni, in quanto l’operazione è estremamente complessa. L'operazione e l’apparecchio stesso devono essere sottoposti a una procedura di omologazione. Le relative regole sono ancora in fase di definizione.
Gli interni non fanno parte dello spazio aereo. Le norme relative ai droni non si applicano quindi alle operazioni svolte in spazi chiusi. Anche in questi casi è comunque necessario essere prudenti
Per i voli notturni è necessario che sul drone sia attivo un lampeggiatore di colore verde. Nota: occorre rispettare in ogni momento i requisiti relativi al contatto visivo (VLOS), anche di notte; è pertanto necessario effettuare un controllo visivo completo dello spazio aereo che circonda l’UAS al fine di evitare i rischi di collisione con aeromobili con passeggeri a bordo. Eventualmente di notte non sarà quindi possibile volare alla stessa altezza che durante le ore diurne.
L. INFORTUNI AERONAUTICI E INCIDENTI
Sì. A seconda del caso si applica l’una o l’altra delle seguenti procedure.
- Primo: gli operatori/piloti remoti di droni sono tenuti a segnalare senza indugio gli incidenti e gli inconvenienti gravi al settore Aviazione del Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI) attraverso la centrale della Rega (tel. 1414, +41 333 333 333 per chiamate dall’estero).
- Secondo: gli operatori/piloti remoti di droni sono tenuti a segnalare entro 72 ore tutti gli inconvenienti legati alla sicurezza all’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) o al sistema di reporting dell’organismo competente (www.aviationreporting.eu).
Se nessuno ha subito ferite gravi o letali, o se nessun aeromobile con passeggeri è stato coinvolto, gli incidenti, gli inconvenienti gravi e gli incidenti di droni operati nelle categorie «aperta» o «specifica» (ma non nella categoria «certificata») non devono imperativamente essere segnalati.
Il reporting volontario è tuttavia sempre possibile e incoraggiato.
Domande aggiuntive:
Definizioni:
- l’AESA designa come autonomi i voli in cui l’UAS prende delle decisioni senza che il pilota remoto abbia la possibilità di intervenire nelle operazioni di volo;
- le operazioni automatiche consistono invece in rotte o modalità operative predefinite di cui, all’occorrenza, il pilota remoto può riprendere in ogni momento il controllo, ad esempio in caso di eventi imprevisti.
Implicazioni:
- i voli autonomi non sono ammessi nella categoria «aperta» ma rientrano nelle categorie specifica» o «certificata;
- i voli automatici sono ammessi in tutte e tre le categorie.
A rigore, non esistono regole che disciplinano i decolli e gli atterraggi dei droni su terreni privi di infrastrutture aeronautiche. Infatti, L'Ordinanza sugli atterraggi in campo (RS. 748.132.3) non è applicabile all'utilizzo dei droni. È necessaria l'autorizzazione del proprietario del terreno (sia esso un privato o un'autorità pubblica), in particolare quando i decolli e gli atterraggi possono provocare interferenze eccessive, ad esempio, e quindi causare un disturbo.
Le regole spiegate sul sito web corrispondono alle leggi che tu come pilota remoto sei tenuto a rispettare, esattamente come le regole della circolazione stradale. Non rispettarle significa infrangere la legge. Una violazione di queste norme corrisponde a una contravvenzione che viene perseguita dall’UFAC e può essere multata. I piloti remoti sono sempre responsabili dell’operazione.
In caso sia stato testimone di un volo illegale, contatti la polizia.
Ulteriori informazioni
La tua domanda non è compresa nelle FAQ? La UFAC è a tua disposizione.
Ultima modifica 29.08.2024